Conciliazioni Sindacali

Il nostro Ufficio offre assistenza e consulenza riguardo tutte le tematiche inerenti al mondo del lavoro. Di

seguito tutti i servizi che offriamo:

 

• Assistenza per vertenze di lavoro e conciliazioni in sede sindacale

• Assistenza controversie di qualsiasi natura legale, civile e penale (ricorsi tributari)

• Accordi sindacali di secondo livello • Accordi sindacali per installazioni di videosorveglianza ex Art.4 L. 300

• Assistenza pratiche Fondo di Garanzia TFR e credito di lavoro – INPS

• Assistenza Applicazione CCNL materia disciplina del lavoro (lettere di contestazione) e relative sanzioni

• Assistenza per riconoscimento di stato di crisi aziendale, cassa integrazione e mobilità in deroga

• Assistenza c/o ITL – PROVINCIALE per ricorsi su vertenze di lavoro.

 

L’art. 2113 c.c. prevede, come regola generale, l’invalidità delle rinunzie e delle transazioni effettuata da qualsiasi lavoratore (sia esso autonomo, subordinato, dipendente di ente pubblico ecc.) aventi per oggetto diritti previsti da norme inderogabili di legge o dai contratti collettivi, cui deroga in via eccezionale l’ultimo comma, prevedendo l’inoppugnabilità delle conciliazioni che, pur avendo ad oggetto tali diritti, vengono sottoscritte in sede protetta (sede giudiziale, ITL, sede sindacale, sedi e modalità di cui alla contrattazione collettiva, istituite ad hoc). Tale scelta legislativa si fonda sulla presunzione che le sedi protette, e la procedura conciliativa adottata, sono idonee a sottrarre il lavoratore dalla condizione di soggezione che sussiste nei confronti del datore di lavoro, ed è volta ad assicurare la pienezza di tutela al lavoratore nell’atto abdicativo di diritti che derivano da norme inderogabili. Tale presunzione di tutela, che giustifica l’inoppugnabilità di tali conciliazioni, può però ben essere superata ove sia provata l’assenza dei requisiti minimi che debbono comunque sussistere ai fini della validità di tali conciliazioni.

 

Dove deve essere sottoscritto il Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale?

Il codice civile va incontro alla particolare natura di debolezza del lavoratore disponendo che le transazioni tra Datore di Lavoro e Lavoratore devono essere realizzate in contesti protetti. Per l’art. 2113 le sedi protette dove effettuare le Conciliazioni sono:

 

• Davanti ad un Giudice in Tribunale, sede giudiziale

• Sede del Sindacato, in presenza delle parti sindacali (obbligatoria quella del Lavoratore, quella datoriale no)

• all’Ispettorato del Lavoro, ITL di competenza territoriale

• Sede Arbitrale, presso apposito collegio di Conciliazione e Arbitrato

• Sede Certificativa, presso le commissioni di Certificazione

 

Non sono sedi protette, gli studi dei Commercialisti, dei Consulenti del Lavoro e/o degli Avvocati, che possono invece rappresentare i loro assisti per delega durante il Concordato.

 

 

 PRATICHE INAIL

 

Per chi ha subito un infortunio sul lavoro o chi ha contratto una malattia professionale puoi contare su di Noi per il riconoscimento del tuo diritto:

• Patrocinio nelle denunce di Infortunio sul lavoro

• Consulenza Medico-legale per valutazione Infortuni e Malattie Professionali

• Domande di riconoscimento malattie professionali (tabellate e non)

• Domande di aggravamento e revisioni danno biologico

• Assistenza Medico-legale nei ricorsi INAIL per assegnazione punteggi invalidità